Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TIME, in relazione ai punti di misura per gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica con punto di prelievo BT, il soggetto responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta per il complesso delle operazioni costituenti l’attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura e alle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura dell’energia prodotta, nonché di natura commerciale, è l’Impresa il distributore.
Ai sensi della delibera ARERA 339/2012/R/eel, la responsabilità sopra menzionata non si ritiene applicata esclusivamente in riferimento agli impianti di produzione connessi al punto di prelievo BT con potenza nominale superiore a 20 kW entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012.
In tali casi il soggetto responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il Produttore mentre il soggetto responsabile delle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura dell’energia prodotta, nonché di natura commerciale, è il distributore.
Qualora l’apparecchiatura di misura, come reso evidente al Produttore dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, ovvero tale da non garantire l’accesso in sicurezza all’apparecchiatura di misura, è responsabilità del Produttore l’attuazione delle operazioni di sostituzione, modifica e/o riposizionamento delle apparecchiature di misura, ai fini del mantenimento delle condizioni contrattali vigenti con Deval, anche con enti terzi.
Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione dell’apparecchiatura di misura sono posti in capo al Produttore.
Qualora a seguito di incompatibilità e/o inidoneità in relazione al servizio di misura e segnalate al Produttore, Deval assuma la responsabilità dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, il Produttore è tenuto a corrispondere alla società, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tali servizi, i corrispettivi definiti dall’Autorità di regolazione.
Il Produttore, in qualità di soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione dell’apparecchiatura di misura può avvalersi di Deval per lo svolgimento delle medesime operazioni, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al Produttore.
In tal caso, il Produttore è tenuto a riconoscere al distributore il corrispettivo definito da Deval stessa a copertura delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.