Un produttore che opera in cessione totale o parziale può:
- mettere in vendita l'energia prodotta sulla Borsa elettrica o venderla a grossisti e clienti finali attraverso contratti bilaterali su mercato libero;
- vendere l'energia elettrica prodotta a prezzo amministrato dal gestore della rete cui l'impianto è collegato.
Tale modalità di cessione dell'energia prodotta è disciplinata dalla delibera ARERA n. 280/07.
Per informazioni sulle condizioni tecniche ed economiche in merito alla cessione consulta il sito del GSE.
In alternativa alla cessione, i produttori possono richiedere al GSE il servizio di scambio sul posto. Questo servizio consente la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione, nello stesso punto di connessione.
Possono usufruire del servizio di scambio sul posto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale e gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW.
Le condizioni tecniche ed economiche del servizio di scambio sono disciplinate dalla delibera ARERA/elt n. 74/08.