In relazione ai punti di misura per gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica con punto di prelievo MT, ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 4, del TIME, il soggetto responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta per le attività di installazione, manutenzione delle apparecchiature di misura è il Produttore mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, nonché di natura commerciale, è l’impresa distributrice.
Nell’ambito delle operazioni di installazione e manutenzione di cui il Produttore è il soggetto responsabile, lo stesso è tenuto a installare un apparato di misura compatibile con i sistemi di telelettura di Deval e posizionato in posizione idonea a garantire la telelettura da parte del medesimo distributore.
Il Produttore, in qualità di soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, può avvalersi di Deval per lo svolgimento delle medesime operazioni, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al Produttore.
In tal caso, il Produttore è tenuto a riconoscere al distributore il corrispettivo definito da Deval stessa a copertura delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.